Accesso Civico

Regolamento Accesso Civico
Pubblicato il: 26/06/2017 15:57:35
Regolamento Accesso Civico
Pubblicato il: 26/06/2017 15:57:35
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Richiesta Accesso Civico Semplice
Pubblicato il: 10/06/2017 11:05:48
Richiesta Accesso Civico Semplice
Pubblicato il: 10/06/2017 11:05:48
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Accesso Civico generalizzato
Pubblicato il: 30/05/2017 18:04:36
Accesso Civico generalizzato
Pubblicato il: 30/05/2017 18:04:36
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Registro Accessi
Pubblicato il: 30/05/2017 17:41:46
Aggiornato il: 23/06/2023 09:39:54
Registro Accessi
Pubblicato il: 30/05/2017 17:41:46
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Registro Accessi al 20/07/2020
Pubblicato il: 20/07/2020 16:13:29
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Registro Accessi al 19/02/2024
Pubblicato il: 19/02/2024 18:42:30
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Richiesta Accesso Civico semplice

Normativa di Riferimento:
Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Descrizione:
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione.
L’amministrazione, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.
Le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per l'accesso civico semplice sono specificate nel regolamento e nella modulistica ai quali si rinvia. 

Accesso Civico Generalizzato (D.Lgs. 33/2013 art. 5 comma 2)
L'accesso civico generalizzato è la richiesta fatta da un soggetto all'Amministrazione per visionare o chiedere copia di dati e documenti detenuti dall'Amministrazione stessa e per i quali non ci sono obblighi di pubblicazione. La richiesta non necessita di motivazione, in quanto nasce dal diritto all'informazione che ciascuno ha e la regola generale è rappresentata dalla trasparenza. Questa forma di accesso è stata riconosciuta allo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".
Le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per l'accesso civico generalizzato sono specificate nel regolamento e nella modulistica ai quali si rinvia. 

Pubblicato il: 21/12/2016 12:42:47
Richiesta Accesso Civico semplice
Pubblicato il: 21/12/2016 12:42:47
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